Nota a C. Cost. 13 luglio 2007, n. 267. Con la sentenza annotata, la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione che sottrae alle procedure di vendita conseguenti alla cartolarizzazione del patrimonio pubblico due edifici siti a Roma. Dopo avere presentato la vicenda che ha portato alla decisione in commento, l'Autore esamina il ragionamento svolto dalla Corte. La Corte riconosce la natura provvedimentale della norma oggetto dello scrutinio; dopo avere affermato il noto principio secondo cui non è vietato al legislatore di adottare leggi provvedimento con i limiti del rispetto della funzione giurisdizionale, della ragionevolezza e della non arbitrarietà, statuisce che la legittimità di questo tipo di leggi deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto. L'Autore ritiene apprezzabile il nuovo scrutinio attuato dalla Corte sul contenuto delle leggi provvedimento che permette di classificare in maniera più precisa e rigorosa i diversi tipi di leggi provvedimento e di configurare schemi di giudizio di costituzionalità più coerenti e prevedibili. Inoltre, osserva l'Autore, la sentenza consente di effettuare qualche riflessione sul rapporto tra il rispetto delle sentenze passate in giudicato e la legislazione provvedimentale e sul controllo di ragionevolezza delle leggi provvedimento.

Conferme e nuove prospettive in tema di leggi provvedimento (brevi note in margine alla sentenza n. 267 del 2007) / G. Arconzo. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - 2007:4(2007), pp. 2629-2636.

Conferme e nuove prospettive in tema di leggi provvedimento (brevi note in margine alla sentenza n. 267 del 2007)

G. Arconzo
2007

Abstract

Nota a C. Cost. 13 luglio 2007, n. 267. Con la sentenza annotata, la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione che sottrae alle procedure di vendita conseguenti alla cartolarizzazione del patrimonio pubblico due edifici siti a Roma. Dopo avere presentato la vicenda che ha portato alla decisione in commento, l'Autore esamina il ragionamento svolto dalla Corte. La Corte riconosce la natura provvedimentale della norma oggetto dello scrutinio; dopo avere affermato il noto principio secondo cui non è vietato al legislatore di adottare leggi provvedimento con i limiti del rispetto della funzione giurisdizionale, della ragionevolezza e della non arbitrarietà, statuisce che la legittimità di questo tipo di leggi deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto. L'Autore ritiene apprezzabile il nuovo scrutinio attuato dalla Corte sul contenuto delle leggi provvedimento che permette di classificare in maniera più precisa e rigorosa i diversi tipi di leggi provvedimento e di configurare schemi di giudizio di costituzionalità più coerenti e prevedibili. Inoltre, osserva l'Autore, la sentenza consente di effettuare qualche riflessione sul rapporto tra il rispetto delle sentenze passate in giudicato e la legislazione provvedimentale e sul controllo di ragionevolezza delle leggi provvedimento.
Leggi provvedimento ; Corte costituzionale ; Controllo di ragionevolezza
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
2007
Article (author)
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