L’opera si propone, nella prima parte, di chiarire il fondamento e i presupposti di applicazione della disciplina della “rivendita” di strumenti finanziari (art. 100-bis t.u.f.). Il tema è affrontato, anzitutto, individuando e delimitando il problema a cui la regolamentazione intende fornire una risposta sul piano normativo. Dopo aver confrontato l’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e il private placement, quali modalità alternative di diffusione di strumenti finanziari nel cd. mercato primario, si è riscontrato che il problema delle “rivendite” (ossia della circolazione successiva di strumenti finanziari collocati mediante private placement) consiste essenzialmente nell’assenza di incentivi in capo agli investitori professionali a una corretta formazione del prezzo nel caso di coinvolgimento dei risparmiatori (i cd. investitori retail). Si tratta di un problema che costituisce, in una più moderna ricostruzione delle ragioni di regolamentazione del mercato mobiliare, altresì la specifica ragione della previsione degli obblighi informativi in capo agli emittenti e, in particolare, della previsione dell’obbligo di diffusione di un prospetto informativo secondo articolate procedure previste dalla legge e dalla disciplina secondaria emanata dalla Consob. Escluso, poi, che questo specifico problema sia risolto dalla disciplina dei servizi di investimento, si è concluso che anche la disciplina delle “rivendite” di cui all’art. 100-bis t.u.f. risponda alle medesime direttive funzionali, sebbene attraverso una strategia normativa differente. Di fatti, invece di imporre agli emittenti anche per i cd. private placement la diffusione del prospetto informativo, l’art. 100-bis (benché con enunciati non del tutto felici da un punto di vista della lettera della legge) pone una restrizione, sia pure temporalmente limitata, alla circolazione degli strumenti finanziari così collocati nel mercato secondario, allorché sia coinvolto il segmento retail del risparmio. Lo scopo di questa disciplina è, a ben vedere, duplice: per un verso, incentivare la distribuzione degli strumenti finanziari mediante l’offerta al pubblico; per l’altro, determinare una più accurata formazione del prezzo degli strumenti finanziari nel corso del periodo in cui essi possono circolare solo tra investitori professionali. Poste le basi funzionali dell’indagine, si sono individuate due fattispecie di “rivendita” sottoposta alla disciplina speciale e ne vengono chiariti i rapporti. La prima è la “rivendita successiva”, che costituisce una fattispecie di chiusura volta a impedire, attraverso una fattispecie sufficientemente indeterminata, la diffusione degli strumenti finanziari in assenza di un prospetto informativo mediante le reti distributive degli investitori professionali coinvolti nella fase di collocamento definitivo degli strumenti finanziari. La seconda, più pregnante e specifica, è la “rivendita sistematica” che colpisce l’attività degli intermediari che distribuiscono (o contribuiscono a distribuire) gli strumenti finanziari collocati mediante private placement nell’anno successivo al collocamento nel mercato primario. Di tale fattispecie sono tracciati gli esatti confini rispetto sia alle esenzioni dalla disciplina dell’offerta pubblica sia alle possibili sovrapposizioni con la prestazione dei servizi di investimento. Nella seconda parte del lavoro, sono affrontati e risolti gli specifici problemi applicativi che pone la disciplina delle “rivendite”. Tale operazione ermeneutica ha consentito, altresì, di escludere che la disciplina considerata si ponga in contrasto, come pure da alcuni è stato sostenuto, con i principi costituzionali di eguaglianza e di libera iniziativa economica e con la disciplina comunitaria. Da ultimo, sono approfonditi i temi riguardanti le tutele privatistiche che gli investitori possono attivare in caso di violazione della disciplina delle rivendite, distinguendo tra “rivendita successiva” e “rivendita sistematica”. La prospettiva, a tale ultimo proposito, è quella dell’analisi funzionale dei rimedi privatistici nel mercato mobiliare, contesto che, in linea generale, richiede all’interprete un’attenta valutazione della coerenza alla specifica fattispecie considerata dei principi generali. Particolare approfondimento è dedicato al tema della nullità e del risarcimento del danno, quali conseguenze della violazione della disciplina delle “rivendite”.

Private placement e circolazione di strumenti finanziari / A. Dalmartello. - Milano : Giuffrè, 2013. - ISBN 8814181705. (STUDI DI DIRITTO PRIVATO. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO)

Private placement e circolazione di strumenti finanziari

A. Dalmartello
Primo
2013

Abstract

L’opera si propone, nella prima parte, di chiarire il fondamento e i presupposti di applicazione della disciplina della “rivendita” di strumenti finanziari (art. 100-bis t.u.f.). Il tema è affrontato, anzitutto, individuando e delimitando il problema a cui la regolamentazione intende fornire una risposta sul piano normativo. Dopo aver confrontato l’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e il private placement, quali modalità alternative di diffusione di strumenti finanziari nel cd. mercato primario, si è riscontrato che il problema delle “rivendite” (ossia della circolazione successiva di strumenti finanziari collocati mediante private placement) consiste essenzialmente nell’assenza di incentivi in capo agli investitori professionali a una corretta formazione del prezzo nel caso di coinvolgimento dei risparmiatori (i cd. investitori retail). Si tratta di un problema che costituisce, in una più moderna ricostruzione delle ragioni di regolamentazione del mercato mobiliare, altresì la specifica ragione della previsione degli obblighi informativi in capo agli emittenti e, in particolare, della previsione dell’obbligo di diffusione di un prospetto informativo secondo articolate procedure previste dalla legge e dalla disciplina secondaria emanata dalla Consob. Escluso, poi, che questo specifico problema sia risolto dalla disciplina dei servizi di investimento, si è concluso che anche la disciplina delle “rivendite” di cui all’art. 100-bis t.u.f. risponda alle medesime direttive funzionali, sebbene attraverso una strategia normativa differente. Di fatti, invece di imporre agli emittenti anche per i cd. private placement la diffusione del prospetto informativo, l’art. 100-bis (benché con enunciati non del tutto felici da un punto di vista della lettera della legge) pone una restrizione, sia pure temporalmente limitata, alla circolazione degli strumenti finanziari così collocati nel mercato secondario, allorché sia coinvolto il segmento retail del risparmio. Lo scopo di questa disciplina è, a ben vedere, duplice: per un verso, incentivare la distribuzione degli strumenti finanziari mediante l’offerta al pubblico; per l’altro, determinare una più accurata formazione del prezzo degli strumenti finanziari nel corso del periodo in cui essi possono circolare solo tra investitori professionali. Poste le basi funzionali dell’indagine, si sono individuate due fattispecie di “rivendita” sottoposta alla disciplina speciale e ne vengono chiariti i rapporti. La prima è la “rivendita successiva”, che costituisce una fattispecie di chiusura volta a impedire, attraverso una fattispecie sufficientemente indeterminata, la diffusione degli strumenti finanziari in assenza di un prospetto informativo mediante le reti distributive degli investitori professionali coinvolti nella fase di collocamento definitivo degli strumenti finanziari. La seconda, più pregnante e specifica, è la “rivendita sistematica” che colpisce l’attività degli intermediari che distribuiscono (o contribuiscono a distribuire) gli strumenti finanziari collocati mediante private placement nell’anno successivo al collocamento nel mercato primario. Di tale fattispecie sono tracciati gli esatti confini rispetto sia alle esenzioni dalla disciplina dell’offerta pubblica sia alle possibili sovrapposizioni con la prestazione dei servizi di investimento. Nella seconda parte del lavoro, sono affrontati e risolti gli specifici problemi applicativi che pone la disciplina delle “rivendite”. Tale operazione ermeneutica ha consentito, altresì, di escludere che la disciplina considerata si ponga in contrasto, come pure da alcuni è stato sostenuto, con i principi costituzionali di eguaglianza e di libera iniziativa economica e con la disciplina comunitaria. Da ultimo, sono approfonditi i temi riguardanti le tutele privatistiche che gli investitori possono attivare in caso di violazione della disciplina delle rivendite, distinguendo tra “rivendita successiva” e “rivendita sistematica”. La prospettiva, a tale ultimo proposito, è quella dell’analisi funzionale dei rimedi privatistici nel mercato mobiliare, contesto che, in linea generale, richiede all’interprete un’attenta valutazione della coerenza alla specifica fattispecie considerata dei principi generali. Particolare approfondimento è dedicato al tema della nullità e del risarcimento del danno, quali conseguenze della violazione della disciplina delle “rivendite”.
2013
Strumenti finanziari; Offerta al pubblico; Servizi di investimento; rivendita di strumenti finanziari; risarcimento del danno; nullità speciali
Settore IUS/01 - Diritto Privato
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
Settore IUS/05 - Diritto dell'Economia
Private placement e circolazione di strumenti finanziari / A. Dalmartello. - Milano : Giuffrè, 2013. - ISBN 8814181705. (STUDI DI DIRITTO PRIVATO. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO)
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