Una riforma del febbraio 2012 (d.l. n. 211/2011, conv., con modif., in l. n. 9/2012) ha disposto il “definitivo superamento” degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1° febbraio 2013. Non si tratta dell’abolizione della relativa misura di sicurezza detentiva – destinata all’autore di reato non imputabile e socialmente pericoloso – bensì della realizzazione di nuove strutture, su base regionale, ad esclusiva gestione sanitaria interna e con attività di vigilanza esterna, ove necessaria. La riforma è animata dal nobile intento di cancellare la vergogna degli attuali istituti, afflitti da carenze organizzative e di organico che hanno del tutto vanificato le funzioni di cura degli internati, e che si differenziano solo marginalmente dal carcere. Il termine ravvicinato previsto per l’attuazione, i ritardi già accumulati e l’ingente impegno di risorse, difficili da reperire in tempi di crisi economica, lasciano tuttavia pensare che sia alto il rischio che la riforma resti sulla carta.

La riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari / G.L. Gatta - In: Treccani : il libro dell'anno del diritto 2013 / [a cura di] R. Garofoli, T. Treu. - Roma : Istituto della enciclopedia italiana, 2013. - ISBN 978-88-1200149-1. - pp. 128-131

La riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari

G.L. Gatta
Primo
2013

Abstract

Una riforma del febbraio 2012 (d.l. n. 211/2011, conv., con modif., in l. n. 9/2012) ha disposto il “definitivo superamento” degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1° febbraio 2013. Non si tratta dell’abolizione della relativa misura di sicurezza detentiva – destinata all’autore di reato non imputabile e socialmente pericoloso – bensì della realizzazione di nuove strutture, su base regionale, ad esclusiva gestione sanitaria interna e con attività di vigilanza esterna, ove necessaria. La riforma è animata dal nobile intento di cancellare la vergogna degli attuali istituti, afflitti da carenze organizzative e di organico che hanno del tutto vanificato le funzioni di cura degli internati, e che si differenziano solo marginalmente dal carcere. Il termine ravvicinato previsto per l’attuazione, i ritardi già accumulati e l’ingente impegno di risorse, difficili da reperire in tempi di crisi economica, lasciano tuttavia pensare che sia alto il rischio che la riforma resti sulla carta.
misure di sicurezza ; imputabilità ; ospedale psichiatrico ; malattia mentale ; OPG
Settore IUS/17 - Diritto Penale
2013
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