La scienza giuridica svizzera interpreta la norma codificata nell’art. 68 CO, che disciplina l’adempimento del terzo, ma non contempla l’ipotesi in cui ciò avvenga invito domino, nel senso dell’effetto liberatorio dell’adempimento del terzo invito debitore. Gli interessi del creditore e del terzo sono stati così privilegiati rispetto a quello del debitore, sebbene le conseguenze di tale soluzione vengano sostanzialmente attenuate con la differenziazione del caso in cui il creditore rifiuti la prestazione. Qualora ciò si verifichi, il creditore non soffre le conseguenze della mora e, parallelamente, l’obbligazione non si estingue. È significativo notare che, nel silenzio del legislatore, giurisprudenza e dottrina non abbiano prodotto innovazioni, ma siano proseguite su un sentiero tracciato da secoli e che risale in realtà alle Istituzioni giustinianee che a loro volta – superando a quanto pare un’accesa controversia sul punto – l’avevano desunta, in ultima analisi, dalla giurisprudenza classica
L’adempimento del terzo invito debitore nel diritto svizzero : attualità di una soluzione classica / I. Fargnoli - In: Fondamenti del diritto europeo : seminari trentini / G. Santucci. - Napoli : Jovene, 2012 Apr. - ISBN 9788824320986. - pp. 113-136
L’adempimento del terzo invito debitore nel diritto svizzero : attualità di una soluzione classica
I. FargnoliPrimo
2012
Abstract
La scienza giuridica svizzera interpreta la norma codificata nell’art. 68 CO, che disciplina l’adempimento del terzo, ma non contempla l’ipotesi in cui ciò avvenga invito domino, nel senso dell’effetto liberatorio dell’adempimento del terzo invito debitore. Gli interessi del creditore e del terzo sono stati così privilegiati rispetto a quello del debitore, sebbene le conseguenze di tale soluzione vengano sostanzialmente attenuate con la differenziazione del caso in cui il creditore rifiuti la prestazione. Qualora ciò si verifichi, il creditore non soffre le conseguenze della mora e, parallelamente, l’obbligazione non si estingue. È significativo notare che, nel silenzio del legislatore, giurisprudenza e dottrina non abbiano prodotto innovazioni, ma siano proseguite su un sentiero tracciato da secoli e che risale in realtà alle Istituzioni giustinianee che a loro volta – superando a quanto pare un’accesa controversia sul punto – l’avevano desunta, in ultima analisi, dalla giurisprudenza classicaPubblicazioni consigliate
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