Traendo spunto da una decisione di merito, l’Autore si sofferma sul problema del coordinamento fra l’art. 1469-bis, 3° comma, n. 6) cod. civ. (ora art. 33, 2° comma, lett. f D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e l’art. 1384 cod. civ., considerato che entrambe le previsioni normative contemplano la fattispecie della clausola penale di importo manifestamente eccessivo, dettando tuttavia una diversa disciplina.
Clausola penale eccessiva: «inefficacia» o riducibilità? / A. Maniaci. - In: I CONTRATTI. - ISSN 1123-5047. - 2005:12(2005), pp. 1113-1122.
Clausola penale eccessiva: «inefficacia» o riducibilità?
A. ManiaciPrimo
2005
Abstract
Traendo spunto da una decisione di merito, l’Autore si sofferma sul problema del coordinamento fra l’art. 1469-bis, 3° comma, n. 6) cod. civ. (ora art. 33, 2° comma, lett. f D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e l’art. 1384 cod. civ., considerato che entrambe le previsioni normative contemplano la fattispecie della clausola penale di importo manifestamente eccessivo, dettando tuttavia una diversa disciplina.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.