Il problema del rapporto tra tempo e processo penale conserva attualità e diventa ancora più urgente nel momento in cui si colloca in una prospettiva di riforma non estemporanea. L'istituto della prescrizione ha natura sostanziale in quanto il decorso del tempo elimina la punibilità. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la ratio dell'istituto, avente profili di comunanza con quello della amnistia, è nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune. La prescrizione però è anche istituto che ha importanti implicazioni e riflessi processuali laddove, per effetto di esso, il legislatore impone al p.m. di non continuare a esercitare l'azione penale. La prescrizione è un istituto che non è nè vietato nè imposto dalla Costituzione, che si può prevedere o no, ma che va quanto più possibile marginalizzato. Oggi, la prescrizione svolge un ruolo atipico e sui generis. La prescrizione risponde a un principio di igiene processuale: quanto si è accumulato da tempo, da troppo tempo, va eliminato perchè è stata acquisita la prova che nessuno può o vuole occuparsene. L'ineludibile passaggio attraverso un momento processuale non trasforma la natura di un istituto che è e rimane sostanziale, non legittima a parlarne in termini di istituto processuale, non giustifica una riforma che trasformi uno strumento neutro, quale è il processo, in un'entità diversa che snatura quanto lo attraversa.

Verso una disciplina processuale della prescrizione? / P. Corso - In: Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della Commissione Riccio / [a cura di] M. Menna, A. Pagliano. - Torino : Giappichelli, 2009. - ISBN 9788834809860.

Verso una disciplina processuale della prescrizione?

P. Corso
Primo
2009

Abstract

Il problema del rapporto tra tempo e processo penale conserva attualità e diventa ancora più urgente nel momento in cui si colloca in una prospettiva di riforma non estemporanea. L'istituto della prescrizione ha natura sostanziale in quanto il decorso del tempo elimina la punibilità. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la ratio dell'istituto, avente profili di comunanza con quello della amnistia, è nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune. La prescrizione però è anche istituto che ha importanti implicazioni e riflessi processuali laddove, per effetto di esso, il legislatore impone al p.m. di non continuare a esercitare l'azione penale. La prescrizione è un istituto che non è nè vietato nè imposto dalla Costituzione, che si può prevedere o no, ma che va quanto più possibile marginalizzato. Oggi, la prescrizione svolge un ruolo atipico e sui generis. La prescrizione risponde a un principio di igiene processuale: quanto si è accumulato da tempo, da troppo tempo, va eliminato perchè è stata acquisita la prova che nessuno può o vuole occuparsene. L'ineludibile passaggio attraverso un momento processuale non trasforma la natura di un istituto che è e rimane sostanziale, non legittima a parlarne in termini di istituto processuale, non giustifica una riforma che trasformi uno strumento neutro, quale è il processo, in un'entità diversa che snatura quanto lo attraversa.
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
2009
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