Nel commento, originato da una pronuncia del Tribunale di Napoli resa in materia di ricusazione dell'arbitro, si esaminano i motivi di cui all'art. 815, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e si esclude che, in essi, possa rientrare il rapporto di colleganza universitaria fra arbitro e difensore di una parte. Al pari, si ritiene che gli interessi di carattere scientifico non possano legittimare una richiesta di ricusazione dell'arbitro.
Se la colleganza universitaria e un interesse comune di carattere scientifico possano integrare motivi di ricusazione dell’arbitro / C. Spaccapelo. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 2012:1(2012 Jan), pp. 142-148.
Se la colleganza universitaria e un interesse comune di carattere scientifico possano integrare motivi di ricusazione dell’arbitro
C. SpaccapeloPrimo
2012
Abstract
Nel commento, originato da una pronuncia del Tribunale di Napoli resa in materia di ricusazione dell'arbitro, si esaminano i motivi di cui all'art. 815, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e si esclude che, in essi, possa rientrare il rapporto di colleganza universitaria fra arbitro e difensore di una parte. Al pari, si ritiene che gli interessi di carattere scientifico non possano legittimare una richiesta di ricusazione dell'arbitro.Pubblicazioni consigliate
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