Un approfondimento sull'argomento in discussione non può che partire da quanto direttamente contenuto nel nostro codice deontologico: secondo l'art. 13 “la prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico …." e prevede che "le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità". Ma, soprattutto, il suddetto articolo indica chiaramente che "il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, ... e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate”. Sulla stessa lunghezza d'onda è sintetizzata la Giurisprudenza e ciò non deve stupire, tenuto conto che i Giudici inevitabilmente drenano le motivazioni delle loro sentenze da quanto espressamente contenuto nel Codice deontologico dell'ambito in discussione. Ne derivano chiare indicazioni riguardo, ad esempio, al fatto che il medico sia tenuto a prevedere e prevenire eventuali complicanze correlate all’assunzione di un farmaco da lui prescritto (Sez. IV Penale 26.10.83 n. 8917) o che sussista in ogni caso responsabilità nel non cercare di ridurre al minimo i rischi di una terapia farmacologica (Sez. IV Penale 8.06.1988 n. 6834).
Interazioni tra farmaci ed effetti indesiderati: quali implicazioni legali per il medico? / U.R. Genovese. ((Intervento presentato al 8. convegno Congresso Nazionale Società Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore tenutosi a Udine nel 2011.
Interazioni tra farmaci ed effetti indesiderati: quali implicazioni legali per il medico?
U.R. GenovesePrimo
2011
Abstract
Un approfondimento sull'argomento in discussione non può che partire da quanto direttamente contenuto nel nostro codice deontologico: secondo l'art. 13 “la prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico …." e prevede che "le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità". Ma, soprattutto, il suddetto articolo indica chiaramente che "il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, ... e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate”. Sulla stessa lunghezza d'onda è sintetizzata la Giurisprudenza e ciò non deve stupire, tenuto conto che i Giudici inevitabilmente drenano le motivazioni delle loro sentenze da quanto espressamente contenuto nel Codice deontologico dell'ambito in discussione. Ne derivano chiare indicazioni riguardo, ad esempio, al fatto che il medico sia tenuto a prevedere e prevenire eventuali complicanze correlate all’assunzione di un farmaco da lui prescritto (Sez. IV Penale 26.10.83 n. 8917) o che sussista in ogni caso responsabilità nel non cercare di ridurre al minimo i rischi di una terapia farmacologica (Sez. IV Penale 8.06.1988 n. 6834).Pubblicazioni consigliate
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