E’ stato elaborato e distribuito (nel corso di un convegno del novembre 2006) un questionario allo scopo di verificare l’entità e le caratteristiche della malpractice riguardante l’attività specialistica medico-legale. Nella relazione verrà, pertanto, esposta brevemente l’analisi dei 101 questionari pervenuti. A) PUNTI DI PARTENZA DELL’INTERVENTO: La consulenza tecnica medico-legale nella responsabilità medica è forse la più complessa prestazione professionale richiesta agli specialisti in medicina legale ed ai clinici che assumono le funzioni di consulenti La natura della consulenza medico-legale in ambito di responsabilità medica è di per sè particolare, tenuto conto che attiene alla valutazione di una condotta. CDM - Art. 62 Attività medico- legale: L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale. Obiettivi formativi della tipologia della Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni: …acquisizione dei fondamenti dottrinari e metodologici, nonché gli elementi tecnici per l’approccio e la valutazione etica dei comportamenti e degli eventi sanitari …; l’acquisizione di proprietà nel dominio delle relazioni interprofessionali, delle relazioni tra professionista ed enti, ovvero singoli cittadini, come evidenziato dal codice deontologico, nonché capacità di verifica e valutazione della qualità e della proprietà delle scelte medico-chirurgiche e di valutazione di eventi suscettibili di essere riguardati come fonte od espressione di responsabilità professionale del medico-chirurgo (anche specialista) e dei collaboratori sanitari, anche in relazione agli specifici profili professionali. Le Società scientifiche, analogamente alle Società scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate Le attività medico-legali correlate al Clinical Risk Management necessitano di una struttura articolata che possa far fronte alle molteplici incombenze e garantisca nel contempo il confronto, la verifica e la crescita specialistica, infatti il risultato degli interventi e dei servizi sanitari è in larga misura l’esito non soltanto della abilità e capacità tecnica del singolo operatore, quanto piuttosto della buona operatività dei team di operatori dei servizi. Per l’attività medico-legale in entrambi questi settori (responsabilità professionale/gestione del rischio clinico) vige ancora e soltanto la autoreferenzialità. B) CONSIDERAZIONI Vanno ristrutturati i percorsi formativi, rivitalizzando l’insegnamento e adottando metodi di valutazione dei medici in formazione non solo bibliometrici, basati cioè sulla pura produttività scientifica, ma che sappiano riconoscere anche il valore dell’esperienza e della ricerca clinica. Duplice intervento sulla qualità delle prestazioni: sulle unità medico-legali (per quanto attiene al clinical risk management) e sui singoli professionisti (per quanto attiene sia le attività di clinical risk management, sia l’attività consulenziale in tema di responsabilità professionale). C) CONCLUSIONI Proposte su “cosa” valutare per cercare di garantire la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti (responsabilità professionale/gestione del rischio clinico), con suddivisione dell’intervento in tre livelli: Unità medico legale Singolo Professionista 1° LIVELLO Analisi dell’organizzazione della struttura Analisi della formazione e dell’addestramento 2° LIVELLO Analisi dei processi operativi Analisi della metodologia dell’accertamento e della criteriologia di valutazione 3° LIVELLO risultati risultati Proposte su “chi” deve valutare la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti. Proposte su “come” si deve valutare la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti.
Qualità di sistema e responsabilità professionale medica / U.R. Genovese, M. Cucci. ((Intervento presentato al 37. convegno Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Legale tenutosi a Romna nel 2007.
Qualità di sistema e responsabilità professionale medica
U.R. GenovesePrimo
;
2007
Abstract
E’ stato elaborato e distribuito (nel corso di un convegno del novembre 2006) un questionario allo scopo di verificare l’entità e le caratteristiche della malpractice riguardante l’attività specialistica medico-legale. Nella relazione verrà, pertanto, esposta brevemente l’analisi dei 101 questionari pervenuti. A) PUNTI DI PARTENZA DELL’INTERVENTO: La consulenza tecnica medico-legale nella responsabilità medica è forse la più complessa prestazione professionale richiesta agli specialisti in medicina legale ed ai clinici che assumono le funzioni di consulenti La natura della consulenza medico-legale in ambito di responsabilità medica è di per sè particolare, tenuto conto che attiene alla valutazione di una condotta. CDM - Art. 62 Attività medico- legale: L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale. Obiettivi formativi della tipologia della Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni: …acquisizione dei fondamenti dottrinari e metodologici, nonché gli elementi tecnici per l’approccio e la valutazione etica dei comportamenti e degli eventi sanitari …; l’acquisizione di proprietà nel dominio delle relazioni interprofessionali, delle relazioni tra professionista ed enti, ovvero singoli cittadini, come evidenziato dal codice deontologico, nonché capacità di verifica e valutazione della qualità e della proprietà delle scelte medico-chirurgiche e di valutazione di eventi suscettibili di essere riguardati come fonte od espressione di responsabilità professionale del medico-chirurgo (anche specialista) e dei collaboratori sanitari, anche in relazione agli specifici profili professionali. Le Società scientifiche, analogamente alle Società scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate Le attività medico-legali correlate al Clinical Risk Management necessitano di una struttura articolata che possa far fronte alle molteplici incombenze e garantisca nel contempo il confronto, la verifica e la crescita specialistica, infatti il risultato degli interventi e dei servizi sanitari è in larga misura l’esito non soltanto della abilità e capacità tecnica del singolo operatore, quanto piuttosto della buona operatività dei team di operatori dei servizi. Per l’attività medico-legale in entrambi questi settori (responsabilità professionale/gestione del rischio clinico) vige ancora e soltanto la autoreferenzialità. B) CONSIDERAZIONI Vanno ristrutturati i percorsi formativi, rivitalizzando l’insegnamento e adottando metodi di valutazione dei medici in formazione non solo bibliometrici, basati cioè sulla pura produttività scientifica, ma che sappiano riconoscere anche il valore dell’esperienza e della ricerca clinica. Duplice intervento sulla qualità delle prestazioni: sulle unità medico-legali (per quanto attiene al clinical risk management) e sui singoli professionisti (per quanto attiene sia le attività di clinical risk management, sia l’attività consulenziale in tema di responsabilità professionale). C) CONCLUSIONI Proposte su “cosa” valutare per cercare di garantire la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti (responsabilità professionale/gestione del rischio clinico), con suddivisione dell’intervento in tre livelli: Unità medico legale Singolo Professionista 1° LIVELLO Analisi dell’organizzazione della struttura Analisi della formazione e dell’addestramento 2° LIVELLO Analisi dei processi operativi Analisi della metodologia dell’accertamento e della criteriologia di valutazione 3° LIVELLO risultati risultati Proposte su “chi” deve valutare la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti. Proposte su “come” si deve valutare la qualità delle prestazioni medico-legali in questi ambiti.Pubblicazioni consigliate
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