Negli ultimi anni nel nostro ordinamento si è assistito ad un rinnovato interesse scientifico per la parte generale del contratto, quasi che la “vera disciplina” degli stessi andasse ivi ricercata. Viceversa, l’attenzione verso la parte speciale dei singoli contratti sembra esaurirsi, dopo aver vissuto, in special modo negli anni Ottanta, un periodo di grande vivacità. Lo stesso processo sembra attuarsi anche nell’Unione Europea, dove lo studio della disciplina generale del contratto, anche sotto la spinta della Commissione Lando e dei suoi Principles of European Contract Law, ha un ruolo di primo piano. Del resto regole e principi di ampio respiro permettono più facilmente di identificare una base giuridica condivisa da operatori di differenti sistemi e d’altro canto consentono di sottrarsi alla specificità delle differenti legislazioni nazionali. Nel processo di elaborazione iniziale del Common Frame of Reference, gli stakeholder chiesero che ogni parte speciale fosse autosufficiente, ovvero che ogni parte dedicata ad un singolo contratto fosse redatta in forma completa, in modo da non richiedere continuamente correlazioni con la parte generale. Ora nel DCFR grande spazio è lasciato alla parte generale e alle correlazione tra essa ed i singoli contratti. Nel diritto inglese la distinzione tra i principi generali del contratto e le norme relative al singolo contratto ha un minor senso peso rispetto alle tradizioni di Civil Law, anche se, come è noto, la common law sovente conosce e dibatte di medesime problematiche. Ne è riprova, come nuova gradual convergent tra la civil e la common law, nel fatto che negli ultimi anni molto attenzione sia stata indirizzata allo studio della law of contract, quella parte che del diritto di common law che viene studiata come la parte generale del contratto. Certo il problema del coordinamento delle norme generali del contratto con quelle speciali non è un problema nuovo nel nostro panorama giuridico, in quanto il nostro codice è proprio strutturato con una parte relativa al contratto in generale seguita dalla disciplina dei singoli contratti. Ciò accade anche in codici precedenti, come il Code Civil e il BGB, e anche in codici recenti come il NBW, il Code civil du Quebec e il Codigo Civil brasiliano. Anche a livello di “codici modelli” i Principles of European Contract Law (PECL), il Draft of the Common Frame of References e il Code Européen des Contracts sono strutturati nello stesso modo. Il novum che giustifica l’interesse per il tema è dato essenzialmente dal fatto che l’evoluzione del diritto privato europeo ha indotto a porre questi interrogativi al centro dell’attuale dibattito scientifico, in considerazione del doppio binario sul quale va svolgendosi il processo di armonizzazione. Ciò avviene da un lato mediante interventi normativi di diritto positivo che possiamo definire settoriali, dall’altro attraverso proposte di ampio respiro come i Principi. Nella parte relativa al contratto in generale, le problematiche maggiori si riscontrano nella formazione e nello scioglimento del contratto, e proprio su quest’ultima disciplina voglio concentrare la mia attenzione, mettendola in relazione con la disciplina speciale dello scioglimento del contratto di mandato. Il trend secondo cui per risolvere i problemi dei singoli contratti bisogna guardare alla disciplina del contratto in generale inizia a mostrare delle falle ad esempio quando guardiamo alla law of agency del diritto inglese, la quale non implica necessariamente la law of contract. Io mi propongo di indagare, al fine di non cadere in “trappole generaliste”, seguendo le indicazioni di Gino Gorla che si scagliava contro i malefici effetti della tendenza alle generalizzazioni proprie dei giuristi di civil law, proprio il rapporto tra lo scioglimento del contratto in generale e lo scioglimento del contratto di mandato, la rupture du mandat e la termination of agency.

Prospettive europee di “accasamento” dei contratti singoli: il caso dell’Agency / R.E. Cerchia. ((Intervento presentato al convegno Privato, pubblico, globale nella prospettiva del diritto comparato tenutosi a italiano nel 2010.

Prospettive europee di “accasamento” dei contratti singoli: il caso dell’Agency

R.E. Cerchia
Primo
2010

Abstract

Negli ultimi anni nel nostro ordinamento si è assistito ad un rinnovato interesse scientifico per la parte generale del contratto, quasi che la “vera disciplina” degli stessi andasse ivi ricercata. Viceversa, l’attenzione verso la parte speciale dei singoli contratti sembra esaurirsi, dopo aver vissuto, in special modo negli anni Ottanta, un periodo di grande vivacità. Lo stesso processo sembra attuarsi anche nell’Unione Europea, dove lo studio della disciplina generale del contratto, anche sotto la spinta della Commissione Lando e dei suoi Principles of European Contract Law, ha un ruolo di primo piano. Del resto regole e principi di ampio respiro permettono più facilmente di identificare una base giuridica condivisa da operatori di differenti sistemi e d’altro canto consentono di sottrarsi alla specificità delle differenti legislazioni nazionali. Nel processo di elaborazione iniziale del Common Frame of Reference, gli stakeholder chiesero che ogni parte speciale fosse autosufficiente, ovvero che ogni parte dedicata ad un singolo contratto fosse redatta in forma completa, in modo da non richiedere continuamente correlazioni con la parte generale. Ora nel DCFR grande spazio è lasciato alla parte generale e alle correlazione tra essa ed i singoli contratti. Nel diritto inglese la distinzione tra i principi generali del contratto e le norme relative al singolo contratto ha un minor senso peso rispetto alle tradizioni di Civil Law, anche se, come è noto, la common law sovente conosce e dibatte di medesime problematiche. Ne è riprova, come nuova gradual convergent tra la civil e la common law, nel fatto che negli ultimi anni molto attenzione sia stata indirizzata allo studio della law of contract, quella parte che del diritto di common law che viene studiata come la parte generale del contratto. Certo il problema del coordinamento delle norme generali del contratto con quelle speciali non è un problema nuovo nel nostro panorama giuridico, in quanto il nostro codice è proprio strutturato con una parte relativa al contratto in generale seguita dalla disciplina dei singoli contratti. Ciò accade anche in codici precedenti, come il Code Civil e il BGB, e anche in codici recenti come il NBW, il Code civil du Quebec e il Codigo Civil brasiliano. Anche a livello di “codici modelli” i Principles of European Contract Law (PECL), il Draft of the Common Frame of References e il Code Européen des Contracts sono strutturati nello stesso modo. Il novum che giustifica l’interesse per il tema è dato essenzialmente dal fatto che l’evoluzione del diritto privato europeo ha indotto a porre questi interrogativi al centro dell’attuale dibattito scientifico, in considerazione del doppio binario sul quale va svolgendosi il processo di armonizzazione. Ciò avviene da un lato mediante interventi normativi di diritto positivo che possiamo definire settoriali, dall’altro attraverso proposte di ampio respiro come i Principi. Nella parte relativa al contratto in generale, le problematiche maggiori si riscontrano nella formazione e nello scioglimento del contratto, e proprio su quest’ultima disciplina voglio concentrare la mia attenzione, mettendola in relazione con la disciplina speciale dello scioglimento del contratto di mandato. Il trend secondo cui per risolvere i problemi dei singoli contratti bisogna guardare alla disciplina del contratto in generale inizia a mostrare delle falle ad esempio quando guardiamo alla law of agency del diritto inglese, la quale non implica necessariamente la law of contract. Io mi propongo di indagare, al fine di non cadere in “trappole generaliste”, seguendo le indicazioni di Gino Gorla che si scagliava contro i malefici effetti della tendenza alle generalizzazioni proprie dei giuristi di civil law, proprio il rapporto tra lo scioglimento del contratto in generale e lo scioglimento del contratto di mandato, la rupture du mandat e la termination of agency.
28-mag-2010
Parte generale del diritto dei contratti ; Law of Agency ; mandato
Settore IUS/02 - Diritto Privato Comparato
Asssociazione italiana di diritto comparato
Prospettive europee di “accasamento” dei contratti singoli: il caso dell’Agency / R.E. Cerchia. ((Intervento presentato al convegno Privato, pubblico, globale nella prospettiva del diritto comparato tenutosi a italiano nel 2010.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/163139
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