Questa nota contiene alcune considerazioni sui contenuti del Reg. Ue n. 37/2010 che definisce i limiti dei residui negli alimenti di origine animale. A fronte del diversificato contenuto di principi attivi previsto per le tipologie di mangimi “complementari medicati”, “complementari non minerali” ed “intermedi”, non appare tuttavia ancora fissata una linea di prevenzione del rischio che fondi le basi su un’organizzazione di controllo analitico definita in termini scientificamente attuali. La mancata definizione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione dei metodi da adottare, la mancata definizione “ufficiale” dei metodi stessi, la definizione di limiti dei residui senza definizione dei valori di recovery e il mancato chiaro riferimento ai valori di incertezza richiamano dubbi concreti sulla possibilità di considerare esaustiva l’azione di prevenzione del rischio. Resta dunque attuale la necessità di procedere a una revisione dei metodi di controllo analitici e a un collegiale controllo dell’efficienza degli stessi. La gestione analitica dei controlli si impone anche per evitare le cross-contamination; la nota fa cenno anche al problema di carry-over di altre sostanze diverse dagli antibiotici e si fa richiamo ad alcuni lavori recenti su temi analitici attuali. Con riferimento ai criteri di filiera si afferma ancora una volta che questi possono solo affiancare ma non completamente sostituire i controlli di tipo analitico.

Considerazioni in tema di residui negli alimenti di origine animale / F. Tateo, M. Bononi. - In: CARNI & TECNOLOGIE. - 2:6(2011), pp. 4-9.

Considerazioni in tema di residui negli alimenti di origine animale

F. Tateo
Primo
;
M. Bononi
Ultimo
2011

Abstract

Questa nota contiene alcune considerazioni sui contenuti del Reg. Ue n. 37/2010 che definisce i limiti dei residui negli alimenti di origine animale. A fronte del diversificato contenuto di principi attivi previsto per le tipologie di mangimi “complementari medicati”, “complementari non minerali” ed “intermedi”, non appare tuttavia ancora fissata una linea di prevenzione del rischio che fondi le basi su un’organizzazione di controllo analitico definita in termini scientificamente attuali. La mancata definizione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione dei metodi da adottare, la mancata definizione “ufficiale” dei metodi stessi, la definizione di limiti dei residui senza definizione dei valori di recovery e il mancato chiaro riferimento ai valori di incertezza richiamano dubbi concreti sulla possibilità di considerare esaustiva l’azione di prevenzione del rischio. Resta dunque attuale la necessità di procedere a una revisione dei metodi di controllo analitici e a un collegiale controllo dell’efficienza degli stessi. La gestione analitica dei controlli si impone anche per evitare le cross-contamination; la nota fa cenno anche al problema di carry-over di altre sostanze diverse dagli antibiotici e si fa richiamo ad alcuni lavori recenti su temi analitici attuali. Con riferimento ai criteri di filiera si afferma ancora una volta che questi possono solo affiancare ma non completamente sostituire i controlli di tipo analitico.
mangimi medicati ; controlli analitici ; sicurezza delle produzioni
Settore AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari
2011
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