Si è svolta un’indagine, dedicata alla ricerca di una eventuale riserva ereditaria a favore dei figli in diritto attico. La ricostruzione, cui si è pervenuti, è quella secondo la quale chi aveva figli o discendenti maschi legittimi doveva necessariamente lasciare loro una parte dell’eredità, della quale era interdetto disporre attraverso lo strumento dei legati a favore di terzi estranei. Sul modo corretto per individuare la parte di eredità sottratta alla disposizione per mezzo dei legati, la dottrina giusgrecistica ha proposto diverse ipotesi. In questo lavoro è sembrato possibile riconoscere alcune tracce di una norma, di origine probabilmente consuetudinaria, in base alla quale esisteva l’obbligo di trasmettere ai figli il patrimonio che ciascuno avesse ereditato dal proprio padre. Tale patrimonio era indicato in lingua greca col nome di patroa, che letteralmente significa “i beni paterni” (da intendersi, in realtà, come “i beni aviti”). A dispetto di tale denominazione, che potrebbe in proposito anche risultare equivoca, si è osservato che oggetto dell’obbligo di trasmissione ereditaria a favore dei figli non era però tanto l’insieme dei beni specificamente individuati, che il de cuius avesse ricevuto dal suo dante causa. Al contrario, poiché tali beni potevano lecitamente essere oggetto di traffici, nel caso in cui essi fossero stati alienati l’obbligo di trasmissione ai figli avrebbe riguardato il loro corrispondente valore economico.

La riserva ereditaria a favore dei figli in diritto attico / L. Gagliardi - In: Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio / [a cura di] Barbara Bonfiglio. - Milano : Giuffrè, 2004. - ISBN 88-14-10778-5. - pp. 179-229

La riserva ereditaria a favore dei figli in diritto attico

L. Gagliardi
2004

Abstract

Si è svolta un’indagine, dedicata alla ricerca di una eventuale riserva ereditaria a favore dei figli in diritto attico. La ricostruzione, cui si è pervenuti, è quella secondo la quale chi aveva figli o discendenti maschi legittimi doveva necessariamente lasciare loro una parte dell’eredità, della quale era interdetto disporre attraverso lo strumento dei legati a favore di terzi estranei. Sul modo corretto per individuare la parte di eredità sottratta alla disposizione per mezzo dei legati, la dottrina giusgrecistica ha proposto diverse ipotesi. In questo lavoro è sembrato possibile riconoscere alcune tracce di una norma, di origine probabilmente consuetudinaria, in base alla quale esisteva l’obbligo di trasmettere ai figli il patrimonio che ciascuno avesse ereditato dal proprio padre. Tale patrimonio era indicato in lingua greca col nome di patroa, che letteralmente significa “i beni paterni” (da intendersi, in realtà, come “i beni aviti”). A dispetto di tale denominazione, che potrebbe in proposito anche risultare equivoca, si è osservato che oggetto dell’obbligo di trasmissione ereditaria a favore dei figli non era però tanto l’insieme dei beni specificamente individuati, che il de cuius avesse ricevuto dal suo dante causa. Al contrario, poiché tali beni potevano lecitamente essere oggetto di traffici, nel caso in cui essi fossero stati alienati l’obbligo di trasmissione ai figli avrebbe riguardato il loro corrispondente valore economico.
Settore IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
2004
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