Con la l. 9 gennaio 2006, n. 7, contenente «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile» sono stati, tra l’altro, introdotti nel nostro codice penale gli artt. 583 bis e 583 ter, con cui vengono punite le pratiche di mutilazione o lesione degli organi genitali (esterni) femminili, da secoli diffuse in alcuni Paesi dell’Africa e dell’Asia in forza di un complicato e potente sistema di credenze culturali e di motivazioni sociali, e con le quali anche l’Italia è venuta, negli ultimi anni, a contatto per effetto dei crescenti flussi migratori provenienti da tali Paesi. I nuovi delitti “culturalmente orientati” di mutilazione (art. 583-bis, primo comma, c.p.) e di lesione degli organi genitali femminili (art. 583-ter, secondo comma, c.p.) pongono una serie di difficoltà ermeneutiche per quanto concerne, in particolare, la precisa individuazione delle condotte incriminate e del relativo oggetto materiale, la scriminabilità delle stesse per effetto del consenso della vittima, la corretta ricostruzione dell’elemento soggettivo (perplessità pone, principalmente, la previsione del dolo specifico nell’ipotesi di cui secondo comma), e l’applicabilità della legge penale italiana ai fatti commessi all’estero.
La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili : Legge 9 gennaio 2006, n. 7 / F. Basile. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - 12:6(2006 Jun), pp. 678-691.
La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili : Legge 9 gennaio 2006, n. 7
F. BasilePrimo
2006
Abstract
Con la l. 9 gennaio 2006, n. 7, contenente «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile» sono stati, tra l’altro, introdotti nel nostro codice penale gli artt. 583 bis e 583 ter, con cui vengono punite le pratiche di mutilazione o lesione degli organi genitali (esterni) femminili, da secoli diffuse in alcuni Paesi dell’Africa e dell’Asia in forza di un complicato e potente sistema di credenze culturali e di motivazioni sociali, e con le quali anche l’Italia è venuta, negli ultimi anni, a contatto per effetto dei crescenti flussi migratori provenienti da tali Paesi. I nuovi delitti “culturalmente orientati” di mutilazione (art. 583-bis, primo comma, c.p.) e di lesione degli organi genitali femminili (art. 583-ter, secondo comma, c.p.) pongono una serie di difficoltà ermeneutiche per quanto concerne, in particolare, la precisa individuazione delle condotte incriminate e del relativo oggetto materiale, la scriminabilità delle stesse per effetto del consenso della vittima, la corretta ricostruzione dell’elemento soggettivo (perplessità pone, principalmente, la previsione del dolo specifico nell’ipotesi di cui secondo comma), e l’applicabilità della legge penale italiana ai fatti commessi all’estero.File | Dimensione | Formato | |
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